La legge n° 476 del 31.12.1998, in conformità ai principi e le direttive della «Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali» (L’Aja, 29/05/1963), disciplina la procedura per le adozioni internazionali ed internazionali, prevedendo le seguenti fasi:

1. La coppia inoltra la domanda di disponibilità all’adozione al Tribunale per i Minorenni della regione di residenza, richiedendone l’idoneità.

2. Il Tribunale trasmette la domanda ai Servizi Socio-Assistenziali degli Enti Locali entro 15 giorni;

3. I Servizi Socio-Assistenziali a seguito di un’attività informativa sull’adozione, formativa sulla coppia e valutativa della situazione e della motivazione personale, del contesto familiare, sanitario e sociale, trasmette al Tribunale per i Minorenni una relazione psicosociale entro 4 mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità

4. Il Tribunale per i Minorenni convoca la coppia per la valutazione di ulteriori approfondimenti ed entro 1 2 mesi successivi emette il decreto di idoneità della coppia all’adozione;

5. La coppia, ottenuto il decreto, entro un anno deve affidare l’incarico ad uno degli Enti autorizzati, iscritto all’Albo della Commissione per la adozioni Internazionali. L’Ente seguirà i coniugi in tutte le pratiche necessarie e in tutta la procedura adottiva compresa quella che svolgerà all’estero. Si farà carico di seguire la coppia nella delicata fase dell’incontro con il minore assistendo con il suo personale gli aspiranti genitori adottivi.

6. Una volta ricevuta dall’ente autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de l’Aja.

7. Dopo il rientro del bambino in Italia, la procedura si conclude con la trascrizione, da parte del Tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano.